Comune di Pescocostanzo

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Codice disciplinare PDF Stampa E-mail
Martedì 09 Marzo 2010 09:19
Clausola generale
(Art. 22 CCNL 22.1.2004)
1. E’ confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli.
Obblighi del dipendente
(Art. 23 CCNL del 6/7/95)
ATTENZIONE
Articolo modificato dall’art.23 del CCNL del 22.1.2004
(modifiche in grassetto)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con
impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri
ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il
rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato. (ora art. 23 del CCNL del 22.1.2004)
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio,
il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme
vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai
sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7
agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonchè
attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 in tema
di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e
non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico -
fisico in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne
rimostranza a che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il
dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri
nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la
prestazione lavorativa;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione
da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora
temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi.
Sanzioni e procedure disciplinari
(Art. 24 CCNL del 6/7/1995)
ATTENZIONE
Articolo modificato dall’art.24 del CCNL del 22.1.2004
(modifiche in grassetto)
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 23 danno luogo,
secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad
un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito e
senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La
contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che
decorrono:
a) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
ha avuto conoscenza del fatto;
b) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su
segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha
avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del
rimprovero verbale e di quello scritto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni
lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia
di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma
2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del
comma 4 dell’art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del
procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso
all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
4bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che
la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento
prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio, senza ripetere la
contestazione scritta dell’addebito.”
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione
d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e
delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art.
25, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25, anche per le infrazioni di
cui al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di
altro genere nelle quali egli sia incorso.
9.bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e
quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno
comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano
la certezza delle situazioni giuridiche”.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del decreto legislativo
n. 29/1993(ora art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001), in particolare per quanto concerne la costituzione di collegi arbitrali
unici per più amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione tra enti.
Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 5/10/2001
Le parti prendono atto della piena applicabilità, anche in mancanza di un qualunque richiamo
espresso nell’ambito della disciplina contrattuale relativa al Comparto Regioni-Autonomie Locali,
delle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dallo specifico Contratto Collettivo Nazionale
Quadro del 23.1.2001 a tutte le controversie concernenti il rapporto di lavoro insorte presso enti del
comparto.
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(Art. 25 CCNL del 5/10/2001)
1. Gli enti adottano, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCNL
dell’1.4.1999, con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella
lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione Europea del 27.11.1991, n.93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida
uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico codice-tipo.
ALLEGATO
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi
di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I
dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di
legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.
Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione
con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della
pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini
privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione
tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e
non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare
le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed
enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da
parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre
utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi
parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi
parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o
sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a
farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica
che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio
che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su
motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni
con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i
cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non
menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al
pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli
utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del
servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o
ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per
facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel
biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel
biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie
ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio.
L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività
dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Il giorno 11 aprile 2008, alle ore 10.00, ha avuto luogo l’incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri ..... firmato.....
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL FP Firmato CGIL firmato
CISL FPS Firmato CISL firmato
UIL FPL Firmato UIL firmato
CSA Regioni e
Autonomie Locali
Firmato CISAL firmato
DICCAP (Snalcc-Fenal-
Sulpm)
Firmato CONFSAL firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie
Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-
2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Art. 3
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto
anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta
una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1,
per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di
lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del
pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne
sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti
assegnati.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi
l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni
causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri
dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai
sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino
ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la
sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare
gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella
lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad
esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un
danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della
dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o
manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica
anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’ente o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al
decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50%
della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000
nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia
comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio
nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in
relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si
sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la
sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente
rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità
tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da
comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per
motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice
penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai
delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c),
d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e
all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei
confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
g) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o
concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri
di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei
lavoratori di cui all’art. 23 del CCNL del 6.7.1995,come modificato dall’art.23 del CCNL del 22.1.2004,
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente
affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di
stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data di efficacia del
codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste dall’art.25 (codice disciplinare) del
CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art. 25 del CCNL del 22.1.2004.
13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono disapplicate le disposizioni dell’art.25 del
CCNL del 6.7.1995 come sostituito dall’art.25 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 4
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere
reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui
all’art. 3, comma 8, lett.g). Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia
penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza dell’esistenza di un
procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare luogo a sanzione disciplinare solo a
seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall’art.24,
comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 24, comma 1, lett. b) del CCNL del 22.1.2004.
4. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della
sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza
definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 3 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne
penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata
all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 97
del 2001 e dall’art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente
dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all’interessato. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il
fatto non costituisce illecito penale”, non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto
ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si
applica quanto previsto dall’art.653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai
fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni
oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi
la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette
infrazioni.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 1 bis, del c.p.p.
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed
e) e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all’atto del licenziamento
ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso
ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero
stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione
antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il
convivente superstite e ai figli.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, con
riferimento ai fatti ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla medesima data sono
disapplicate le disposizioni dell’art. 25, commi 8 e 9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle dell’art. 26 del CCNL
del 22.1.2004.
Art. 5
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio
con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se
accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare)
commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).
3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche
successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime
condizioni del comma 2.
4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l’obbligo di sospensione del lavoratore in presenza dei casi già
previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59,
comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice
penale, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 267 del 2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina
ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa
la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del
2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 4 in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità pari al 50%
della retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione
individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto
non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto,
durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla
presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrà
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo
si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati
alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono
esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il
dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l’applicazione delle sanzioni
previste ai commi 7 ed 8 dell’art. 3 (codice disciplinare), l’ente ritenga che la permanenza in servizio del
dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza
potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’ente
stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a
revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del
procedimento penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione
temporanea dai pubblici uffici, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell’ente sospende il
lavoratore per la durata della stessa.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla
medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art. 27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art.
27 del CCNL del 22.1.2004.
D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del
1995, nonché dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono
norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si
applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai
rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle
disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante
l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione
non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi
e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque
prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non
può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la
quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi
dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito
negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la
conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal
contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni
conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 3 (170).
(170) Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 68, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare.
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci
giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge
secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il
procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in
posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per
iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente
convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo
l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il
procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura
corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La
violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è
più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del
fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo
quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo
periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata
alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite
consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può
indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso
della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate
tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del
procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il
differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i
termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive
sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro (171).
(171) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali
procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1,
secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto
addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale,
salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il
dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il
termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento
disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le
determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se
dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto
entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore
ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o
dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da
parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo
55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o
riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale (172).
(172) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
55-quater. Licenziamento disciplinare.
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata
ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile
ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici
di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso (173).
(173) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
55-quinquies. False attestazioni o certificazioni.
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione
che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre
nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative
sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione
nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1
comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta
causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in
relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
né oggettivamente documentati (174).
(174) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della
responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare.
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione,
da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione
disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino
ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare
che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma
8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le
mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è
collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito
disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese
rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla
gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili
con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a
quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica
dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di
illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in
conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave (175).
(175) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Clausola generale
(Art. 22 CCNL 22.1.2004)
1. E’ confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli.
Obblighi del dipendente
(Art. 23 CCNL del 6/7/95)
ATTENZIONE
Articolo modificato dall’art.23 del CCNL del 22.1.2004

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato. (ora art. 23 del CCNL del 22.1.2004) 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonchè attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 in tema
di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico - fisico in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
Sanzioni e procedure disciplinari
(Art. 24 CCNL del 6/7/1995)
ATTENZIONE
Articolo modificato dall’art.24 del CCNL del 22.1.2004

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 23 danno luogo,
secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad
un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito e
senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La
contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che
decorrono:
a) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
ha avuto conoscenza del fatto;
b) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su
segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha
avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del
rimprovero verbale e di quello scritto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni
lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia
di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma
2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del
comma 4 dell’art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del
procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso
all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
4bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che
la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento
prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio, senza ripetere la
contestazione scritta dell’addebito.”
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione
d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e
delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art.
25, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25, anche per le infrazioni di
cui al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di
altro genere nelle quali egli sia incorso.
9.bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e
quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno
comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano
la certezza delle situazioni giuridiche”.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del decreto legislativo
n. 29/1993(ora art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001), in particolare per quanto concerne la costituzione di collegi arbitrali
unici per più amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione tra enti.
Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 5/10/2001
Le parti prendono atto della piena applicabilità, anche in mancanza di un qualunque richiamo
espresso nell’ambito della disciplina contrattuale relativa al Comparto Regioni-Autonomie Locali,
delle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dallo specifico Contratto Collettivo Nazionale
Quadro del 23.1.2001 a tutte le controversie concernenti il rapporto di lavoro insorte presso enti del
comparto.
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(Art. 25 CCNL del 5/10/2001)
1. Gli enti adottano, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCNL
dell’1.4.1999, con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella
lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione Europea del 27.11.1991, n.93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida
uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico codice-tipo.
ALLEGATO
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi
di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I
dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di
legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.
Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione
con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della
pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini
privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione
tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e
non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare
le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed
enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da
parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre
utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi
parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi
parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o
sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a
farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica
che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio
che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su
motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni
con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i
cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non
menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al
pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli
utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del
servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o
ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per
facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel
biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel
biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie
ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio.
L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività
dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Il giorno 11 aprile 2008, alle ore 10.00, ha avuto luogo l’incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri ..... firmato.....
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL FP Firmato CGIL firmato
CISL FPS Firmato CISL firmato
UIL FPL Firmato UIL firmato
CSA Regioni e
Autonomie Locali
Firmato CISAL firmato
DICCAP (Snalcc-Fenal-
Sulpm)
Firmato CONFSAL firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie
Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-
2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Art. 3
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto
anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta
una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1,
per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di
lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del
pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne
sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti
assegnati.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi
l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni
causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri
dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai
sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino
ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la
sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare
gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella
lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad
esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un
danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della
dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o
manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica
anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’ente o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al
decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50%
della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000
nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia
comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio
nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in
relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si
sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la
sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente
rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità
tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da
comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per
motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice
penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai
delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c),
d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e
all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei
confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
g) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o
concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri
di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei
lavoratori di cui all’art. 23 del CCNL del 6.7.1995,come modificato dall’art.23 del CCNL del 22.1.2004,
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente
affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di
stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data di efficacia del
codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste dall’art.25 (codice disciplinare) del
CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art. 25 del CCNL del 22.1.2004.
13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono disapplicate le disposizioni dell’art.25 del
CCNL del 6.7.1995 come sostituito dall’art.25 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 4
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere
reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui
all’art. 3, comma 8, lett.g). Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia
penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza dell’esistenza di un
procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare luogo a sanzione disciplinare solo a
seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall’art.24,
comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 24, comma 1, lett. b) del CCNL del 22.1.2004.
4. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della
sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza
definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 3 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne
penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata
all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 97
del 2001 e dall’art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente
dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all’interessato. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il
fatto non costituisce illecito penale”, non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto
ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si
applica quanto previsto dall’art.653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai
fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni
oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi
la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette
infrazioni.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 1 bis, del c.p.p.
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed
e) e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all’atto del licenziamento
ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso
ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero
stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione
antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il
convivente superstite e ai figli.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, con
riferimento ai fatti ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla medesima data sono
disapplicate le disposizioni dell’art. 25, commi 8 e 9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle dell’art. 26 del CCNL
del 22.1.2004.
Art. 5
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio
con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se
accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare)
commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).
3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche
successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime
condizioni del comma 2.
4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l’obbligo di sospensione del lavoratore in presenza dei casi già
previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59,
comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice
penale, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 267 del 2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina
ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa
la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del
2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 4 in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità pari al 50%
della retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione
individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto
non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto,
durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla
presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrà
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo
si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati
alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono
esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il
dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l’applicazione delle sanzioni
previste ai commi 7 ed 8 dell’art. 3 (codice disciplinare), l’ente ritenga che la permanenza in servizio del
dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza
potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’ente
stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a
revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del
procedimento penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione
temporanea dai pubblici uffici, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell’ente sospende il
lavoratore per la durata della stessa.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla
medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art. 27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art.
27 del CCNL del 22.1.2004.
D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del
1995, nonché dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono
norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si
applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai
rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle
disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante
l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione
non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi
e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque
prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non
può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la
quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi
dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito
negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la
conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal
contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni
conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 3 (170).
(170) Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 68, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare.
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci
giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge
secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il
procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in
posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per
iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente
convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo
l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il
procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura
corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La
violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è
più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del
fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo
quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo
periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata
alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite
consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può
indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso
della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate
tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del
procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il
differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i
termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive
sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro (171).
(171) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali
procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1,
secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto
addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale,
salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il
dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il
termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento
disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le
determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se
dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto
entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore
ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o
dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da
parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo
55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o
riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale (172).
(172) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
55-quater. Licenziamento disciplinare.
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata
ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile
ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici
di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso (173).
(173) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
55-quinquies. False attestazioni o certificazioni.
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione
che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre
nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative
sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione
nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1
comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta
causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in
relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
né oggettivamente documentati (174).
(174) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della
responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare.
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione,
da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione
disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino
ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare
che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma
8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le
mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è
collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito
disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese
rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla
gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili
con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a
quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica
dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di
illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in
conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave (175).
(175) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
 
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