CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E DELLA PRODUTTIVITA’ VALIDO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO
2006/2009 E PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2008.
In data 11.02.2009 presso la Residenza Municipale del Comune di Pescocostanzo ha avuto luogo l’incontro tra:
la delegazione di parte pubblica:
Presidente: dr.ssa Annamaria Cabitza;
Componenti: Sciullo Felice;
Componenti: Santostefano Carlo
la delegazione sindacale:
Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL –
Organizzazione Sindacale Territoriale UGL – sig. Buzzelli Luigi
R.S.U. – componente sig. Di Giovanni Mauro
per la sottoscrizione, a seguito della riunione del 15.12.2008 e dell’autorizzazione della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 94 del 23.12.2008, dell’allegato Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per il quadriennio normativo 2006/2009 e per la parte economica anno 2008.
INDICE
TITOLO I° - Disposizioni generali.
Art. 1 - Ambito di applicazione e durata.
Art. 2 - Interpretazione autentica delle clausole controverse.
TITOLO II° - Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività.
Art. 3 – Costituzione del Fondo di cui all’art. 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004.
TITOLO III° - Utilizzo delle Risorse Stabili.
Art. 4 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni
economiche orizzontali.
Art. 5 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di responsabilità
di particolari categorie di lavoratori.
TITOLO IV° - Utilizzo delle Risorse Variabili
Art. 6 – Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento della turnazione.
Art. 7 – Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi.
Art. 8 – Riepilogo complessivo delle risorse.
TITOLO V° - Definizione criteri generali.
Art. 9 – Criteri generali relativi a sistemi di incentivazione del personale e criteri
generali delle metodologie di valutazione.
Art. 10 – Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Art. 11 – Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
Art. 12 – Disposizioni finali.
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione e durata.
Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2008, in applicazione del disposto dell’art. 5, comma 1°, del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL. del 22.01.2004.
La disciplina dei singoli istituti inerenti l’utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida per l’intero quadriennio 2006/2009.
Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, s’intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l’anno di riferimento i nuovi importi.
Il presento contratto definisce, altresì, i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale e i criteri generali delle metodologie di valutazione, nonché i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
Art. 2 – Interpretazione autentica delle clausole controverse.
Dato atto che:
1. “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”. (art. 40, comma 3°, del D. Lgs. 165/2001);
2. le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
TITOLO II°
COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
Art. 3 – Costituzione del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22.01.2004 e successivi.
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell’art. 31 del CCNL del 22.01.2004 e successivi, per l’anno 2008 risulta così costituito:
TITOLO III°
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI
Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.
Art. 4 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni
economiche orizzontali.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1°, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato.
Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all’interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.
Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all’interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
Allo scopo di verificare la disponibilità delle risorse stabili, decurtate degli importi relativi alle PEO già effettuate e all’indennità di comparto e da utilizzare nell’anno 2008, occorre preliminarmente concordare l’importo da destinare alle PEO relative all’anno 2007, tenendo presente la necessità e l’opportunità di utilizzare le risorse con oculatezza per assicurare, anche in futuro, la possibilità di percorsi di carriera. Le risorse destinate all’attuazione della progressione economica con riferimento all’anno 2007 sono quantificate in € 3.000,00.
Art. 5 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di
responsabilità di particolari categorie di lavoratori.
Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall’art. 17, comma 2°, lett. i) del CCNL del 01.04.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.01.2004, è prevista una indennità nella misura massima di € 300,00 annui lordi.
Per la corresponsione e l’applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di: riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza.
L’indennità di cui al presente punto è graduata nel modo seguente:
Descrizione della specifica responsabilità
Indennità annua lorda
Ufficiale di stato civile e anagrafe
€ 300,00
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Tipologia di
responsabilità
n. dipendenti
interessati
Somma prevista
Ufficiale di stato civile e
anagrafe
1
€ 300,00
Totale
€ 300,00
TITOLO IV°
UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI
Le parti convengono di destinare le risorse variabili al finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli.
Art. 6 – Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento della turnazione.
Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:
AREA VIGILANZA
Agenti di polizia municipale
€ 7.000,00
Art. 7 – Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi.
Le risorse disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi, compresi progetti-obiettivo e piani di lavoro, sono quantificate complessivamente in € 18.314,01.
Schematicamente si riassume di seguito l’impiego delle risorse variabili per l’anno 2008:
IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2008
CONTRATTO
DESCRIZIONE
IMPORTO IN EURO
CCNL 01.04.1999
Turnazione
€ 7.000,00
Art. 17 comma 2 lett. a) – Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
€ 18.314,01
TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI
€ 25.314,01
Art. 8 – Riepilogo complessivo delle risorse.
Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività stanziate per l’anno 2008.
Descrizione spesa
Importo in euro
Risorse decentrate stabili (al netto di PEO e indennità di comparto
€ 16.919,97
Risorse decentrate variabili
€ 25.314,01
Totale costo contrattaz. coll. decentrata
€ 42.224,98
TITOLO V°
CRITERI GENERALI RELATIVI AI SISTEMI D’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
E CRITERI GENERALI DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE.
Art. 9 – Criteri generali.
I sistemi d’incentivazione hanno lo scopo di garantire adeguate risposte e riconoscimenti economici a coloro che avranno raggiunto il livello di prestazione/risultato atteso e predefinito in sede di assegnazione degli obiettivi.
Occorre, pertanto, individuare criteri tendenti, da un lato, a costituire una forte spinta motivazionale per i dipendenti e, dall’altro, a collegare strettamente i trattamenti economici “accessori”, anche diversificati, ad effettivi incrementi di produttività, ad oggettivi miglioramenti nei livelli di qualità delle prestazioni, allo sviluppo delle competenze professionali e all’affidamento di ruoli che esaltino l’autonomia e la responsabilità dei dipendenti all’interno di chiari e predefiniti criteri di delega e controllo, criteri che, in ultima analisi, rafforzino le scelte sulle materie relative allo sviluppo del personale già operate in sede di contrattazione nazionale.
L’art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 subordina, infatti, l’attribuzione dei compensi “ad effettivi incrementi della produttività e del miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa”.
Per quanto concerne i criteri generali relativi alla “valutazione delle prestazioni” essi possono essere così riassunti: costituire la base per un sistema di valutazione finalizzato allo sviluppo professionale ed economico che risponda ai requisiti di equità, semplicità, trasparenza; stimolare un continuo miglioramento delle prestazioni individuali; consentire un migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari dell’ente e fornire un’opportunità di crescita individuale; evidenziare eventuali esigenze formative di supporto o d’integrazione della preparazione professionale; migliorare il livello generale di comunicazione interna; valorizzare le risorse professionali più attive e qualificate.
I criteri di attribuzione degli incentivi vengono improntati alla valorizzazione dei ruoli e delle azioni. I conseguenti riconoscimenti rappresentano la naturale risposta alla valutazione finale delle prestazioni di lavoro. Quest’ultima è il passo finale di un processo che si avvia attraverso momenti formali (colloqui) di assegnazione obiettivi e successive periodiche verifiche di controllo/avanzamento risultati.
Vengono individuati – con livelli di approfondimento di diversa entità in relazione all’inquadramento dei dipendenti – obiettivi o progetti di lavoro e conseguenti risultati attesi sia sotto il profilo qualitativo della prestazione di lavoro (il “il cosa” devo raggiungere) sia sotto l’aspetto dei “comportamenti organizzativi” individuati (il “il come” devo raggiungere i risultati). Tali obiettivi/progetti possono essere specifici per i dipendenti e/o discendere quale naturale conseguenza dagli obiettivi assegnati nel piano delle risorse ed obiettivi e/o desumibili dagli strumenti di programmazione.
I sistemi d’incentivazione rispondono a una valutazione di prestazioni e prevedono risultati quantificabili attraverso indicatori di tipo numerico (indice di qualità del risultato) o temporali (indice di “velocità d’azione”). Tali sistemi sono rivolti quindi alla qualità di prestazioni/servizi
erogati, all’innovazione, all’incremento della produttività, inteso come miglioramento dell’insieme degli indicatori (tempo, qualità e costo della produzione).
Le metodologie di valutazione prendono in considerazione sia l’apporto individuale sia quello di gruppo; in particolar modo si tiene conto dell’orientamento all’utenza, della disponibilità al cambiamento e all’innovazione, della propositività, della partecipazione attiva e del “valore aggiunto” portato dal dipendente o dal team.
Per quanto concerne la valutazione delle competenze interne al profilo professionale ed al relativo riconoscimento di “progressioni orizzontali” le parti concordano nel confermare l’utilizzo delle stesse quale fondamentale leva di gestione e sviluppo retributivo delle risorse umane e si impegnano a garantire di anno in anno opportunità di progressione orizzontale nei limiti delle disponibilità finanziarie delle risorse decentrate e compatibilmente con le esigenze di coinvolgimento del personale in progetti di produttività finalizzati all’erogazione di nuovi servizi oppure al potenziamento di quelli esistenti.
Le parti danno atto che:
1. la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali: per la categoria A dalla posizione A1 alla A5; per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7; per la categoria C dalla posizione C1 alla C5; per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
2. in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l’eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest’ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;
3. al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza.
Le parti concordano che,
in applicazione dell’art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999, i criteri per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti: per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni svolte ricorrono il criterio dell’esperienza professionale acquisita ed il criterio dell’arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale; per le selezioni relative alle categorie B e C riguardanti le posizioni economiche successive alla seconda accanto alla valutazione delle prestazioni svolte ricorre il solo criterio dell’arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale; per le selezioni relative alla categoria D ed alle ultime posizioni economiche della categoria B e C ricorrono i criteri indicati al precedente punto 2 opportunamente integrati; si conferma che ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza sono richiesti come requisito per la partecipazione alla relativa selezione almeno due anni di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31.12. dell’anno precedente alla selezione, in applicazione dell’art. 9 del C.C.N.L. 11.04.2008. Nel caso di progressione verticale, cambiando l’inquadramento giuridico del dipendente, l’anzianità di servizio nella categoria viene azzerata;
la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione della metodologia di valutazione vigente al momento della selezione, che sarà avviata con la pubblicazione di apposito avviso interno all’Ente; l’effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione minima stabilita nell’ambito della suddetta metodologia; a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età.
Per l’attuazione della progressione economica all’interno della categoria secondo la suddetta disciplina sono destinate con riferimento all’anno 2008 risorse pari ad € 3.000,00.
Le parti concordano che la nuova metodologia permanente di valutazione, che sarà a breve adottata dall’Ente previa informazione alle OO.SS. per l’eventuale concertazione, sarà applicata a decorrere dall’anno 2008.
Art. 10 – Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l’anno 2008 sono pari a € 18.314,01.
Tali risorse vengono assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall’Ente e, in particolare, specificati per ciascun settore nelle schede di dettaglio del Piano delle Risorse ed Obiettivi.
Nell’ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore.
L’erogazione del premio incentivante avverrà secondo le seguenti modalità:
a) a consuntivo entro il mese di febbraio dell’anno 2009;
b) durante l’anno a conclusione del raggiungimento dell’obiettivo;
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.
Art. 11 – Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
I criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro sono improntati ad assicurare la migliore funzionalità al servizio ed all’utenza esterna tramite l’articolazione di tipologie di orario di lavoro che garantiscono sia la flessibilità che un’adeguata erogazione dei servizi da offrire all’utenza ed un regolare andamento delle attività necessarie all’organizzazione.
Si stabilisce che la prestazione giornaliera non deve essere frazionata in più di due periodi, salve eccezionali esigenze di servizio.
Essi sono anche improntati ad assicurare e garantire particolari articolazioni ai dipendenti in particolari situazioni di difficoltà.
Art. 12 – Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.
Cabitza Annamaria - Presidente
Sciullo Felice - Componente
Santostefano Carlo - Componente delegazione parte pubblica
Verrocchi Damiano - CGIL //
Buzzelli Luigi - UGL
Di Giovanni Mauro - Componente R.S.U.
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E DELLA PRODUTTIVITA’ VALIDO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO
2006/2009 E PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2008.
In data 11.02.2009 presso la Residenza Municipale del Comune di Pescocostanzo ha avuto luogo l’incontro tra:
la delegazione di parte pubblica:
Presidente: dr.ssa Annamaria Cabitza;
Componenti: Sciullo Felice;
Componenti: Santostefano Carlo
la delegazione sindacale:
Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL –
Organizzazione Sindacale Territoriale UGL – sig. Buzzelli Luigi
R.S.U. – componente sig. Di Giovanni Mauro
per la sottoscrizione, a seguito della riunione del 15.12.2008 e dell’autorizzazione della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 94 del 23.12.2008, dell’allegato Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per il quadriennio normativo 2006/2009 e per la parte economica anno 2008.
INDICE
TITOLO I° - Disposizioni generali.
Art. 1 - Ambito di applicazione e durata.
Art. 2 - Interpretazione autentica delle clausole controverse.
TITOLO II° - Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività.
Art. 3 – Costituzione del Fondo di cui all’art. 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004.
TITOLO III° - Utilizzo delle Risorse Stabili.
Art. 4 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni
economiche orizzontali.
Art. 5 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di responsabilità
di particolari categorie di lavoratori.
TITOLO IV° - Utilizzo delle Risorse Variabili
Art. 6 – Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento della turnazione.
Art. 7 – Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi.
Art. 8 – Riepilogo complessivo delle risorse.
TITOLO V° - Definizione criteri generali.
Art. 9 – Criteri generali relativi a sistemi di incentivazione del personale e criteri
generali delle metodologie di valutazione.
Art. 10 – Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Art. 11 – Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
Art. 12 – Disposizioni finali.
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione e durata.
Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2008, in applicazione del disposto dell’art. 5, comma 1°, del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL. del 22.01.2004.
La disciplina dei singoli istituti inerenti l’utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida per l’intero quadriennio 2006/2009.
Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, s’intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l’anno di riferimento i nuovi importi.
Il presento contratto definisce, altresì, i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale e i criteri generali delle metodologie di valutazione, nonché i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
Art. 2 – Interpretazione autentica delle clausole controverse.
Dato atto che:
1. “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”. (art. 40, comma 3°, del D. Lgs. 165/2001);
2. le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
TITOLO II°
COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
Art. 3 – Costituzione del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22.01.2004 e successivi.
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell’art. 31 del CCNL del 22.01.2004 e successivi, per l’anno 2008 risulta così costituito:


TITOLO III°
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI
Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.
Art. 4 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni
economiche orizzontali.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1°, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato.
Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all’interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.
Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all’interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
Allo scopo di verificare la disponibilità delle risorse stabili, decurtate degli importi relativi alle PEO già effettuate e all’indennità di comparto e da utilizzare nell’anno 2008, occorre preliminarmente concordare l’importo da destinare alle PEO relative all’anno 2007, tenendo presente la necessità e l’opportunità di utilizzare le risorse con oculatezza per assicurare, anche in futuro, la possibilità di percorsi di carriera. Le risorse destinate all’attuazione della progressione economica con riferimento all’anno 2007 sono quantificate in € 3.000,00.
Art. 5 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di
responsabilità di particolari categorie di lavoratori.
Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall’art. 17, comma 2°, lett. i) del CCNL del 01.04.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.01.2004, è prevista una indennità nella misura massima di € 300,00 annui lordi.
Per la corresponsione e l’applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di: riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza.
L’indennità di cui al presente punto è graduata nel modo seguente:
Descrizione della specifica responsabilità
Indennità annua lorda
Ufficiale di stato civile e anagrafe
€ 300,00
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Tipologia di
responsabilità
n. dipendenti
interessati
Somma prevista
Ufficiale di stato civile e
anagrafe
1
€ 300,00
Totale
€ 300,00
TITOLO IV°
UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI
Le parti convengono di destinare le risorse variabili al finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli.
Art. 6 – Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento della turnazione.
Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:
AREA VIGILANZA
Agenti di polizia municipale
€ 7.000,00
Art. 7 – Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi.
Le risorse disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi, compresi progetti-obiettivo e piani di lavoro, sono quantificate complessivamente in € 18.314,01.
Schematicamente si riassume di seguito l’impiego delle risorse variabili per l’anno 2008:
IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2008
CONTRATTO
DESCRIZIONE
IMPORTO IN EURO
CCNL 01.04.1999
Turnazione
€ 7.000,00
Art. 17 comma 2 lett. a) – Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
€ 18.314,01
TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI
€ 25.314,01
Art. 8 – Riepilogo complessivo delle risorse.
Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività stanziate per l’anno 2008.
Descrizione spesa
Importo in euro
Risorse decentrate stabili (al netto di PEO e indennità di comparto
€ 16.919,97
Risorse decentrate variabili
€ 25.314,01
Totale costo contrattaz. coll. decentrata
€ 42.224,98
TITOLO V°
CRITERI GENERALI RELATIVI AI SISTEMI D’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
E CRITERI GENERALI DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE.
Art. 9 – Criteri generali.
I sistemi d’incentivazione hanno lo scopo di garantire adeguate risposte e riconoscimenti economici a coloro che avranno raggiunto il livello di prestazione/risultato atteso e predefinito in sede di assegnazione degli obiettivi.
Occorre, pertanto, individuare criteri tendenti, da un lato, a costituire una forte spinta motivazionale per i dipendenti e, dall’altro, a collegare strettamente i trattamenti economici “accessori”, anche diversificati, ad effettivi incrementi di produttività, ad oggettivi miglioramenti nei livelli di qualità delle prestazioni, allo sviluppo delle competenze professionali e all’affidamento di ruoli che esaltino l’autonomia e la responsabilità dei dipendenti all’interno di chiari e predefiniti criteri di delega e controllo, criteri che, in ultima analisi, rafforzino le scelte sulle materie relative allo sviluppo del personale già operate in sede di contrattazione nazionale.
L’art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 subordina, infatti, l’attribuzione dei compensi “ad effettivi incrementi della produttività e del miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa”.
Per quanto concerne i criteri generali relativi alla “valutazione delle prestazioni” essi possono essere così riassunti: costituire la base per un sistema di valutazione finalizzato allo sviluppo professionale ed economico che risponda ai requisiti di equità, semplicità, trasparenza; stimolare un continuo miglioramento delle prestazioni individuali; consentire un migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari dell’ente e fornire un’opportunità di crescita individuale; evidenziare eventuali esigenze formative di supporto o d’integrazione della preparazione professionale; migliorare il livello generale di comunicazione interna; valorizzare le risorse professionali più attive e qualificate.
I criteri di attribuzione degli incentivi vengono improntati alla valorizzazione dei ruoli e delle azioni. I conseguenti riconoscimenti rappresentano la naturale risposta alla valutazione finale delle prestazioni di lavoro. Quest’ultima è il passo finale di un processo che si avvia attraverso momenti formali (colloqui) di assegnazione obiettivi e successive periodiche verifiche di controllo/avanzamento risultati.
Vengono individuati – con livelli di approfondimento di diversa entità in relazione all’inquadramento dei dipendenti – obiettivi o progetti di lavoro e conseguenti risultati attesi sia sotto il profilo qualitativo della prestazione di lavoro (il “il cosa” devo raggiungere) sia sotto l’aspetto dei “comportamenti organizzativi” individuati (il “il come” devo raggiungere i risultati). Tali obiettivi/progetti possono essere specifici per i dipendenti e/o discendere quale naturale conseguenza dagli obiettivi assegnati nel piano delle risorse ed obiettivi e/o desumibili dagli strumenti di programmazione.
I sistemi d’incentivazione rispondono a una valutazione di prestazioni e prevedono risultati quantificabili attraverso indicatori di tipo numerico (indice di qualità del risultato) o temporali (indice di “velocità d’azione”). Tali sistemi sono rivolti quindi alla qualità di prestazioni/servizi
erogati, all’innovazione, all’incremento della produttività, inteso come miglioramento dell’insieme degli indicatori (tempo, qualità e costo della produzione).
Le metodologie di valutazione prendono in considerazione sia l’apporto individuale sia quello di gruppo; in particolar modo si tiene conto dell’orientamento all’utenza, della disponibilità al cambiamento e all’innovazione, della propositività, della partecipazione attiva e del “valore aggiunto” portato dal dipendente o dal team.
Per quanto concerne la valutazione delle competenze interne al profilo professionale ed al relativo riconoscimento di “progressioni orizzontali” le parti concordano nel confermare l’utilizzo delle stesse quale fondamentale leva di gestione e sviluppo retributivo delle risorse umane e si impegnano a garantire di anno in anno opportunità di progressione orizzontale nei limiti delle disponibilità finanziarie delle risorse decentrate e compatibilmente con le esigenze di coinvolgimento del personale in progetti di produttività finalizzati all’erogazione di nuovi servizi oppure al potenziamento di quelli esistenti.
Le parti danno atto che:
1. la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali: per la categoria A dalla posizione A1 alla A5; per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7; per la categoria C dalla posizione C1 alla C5; per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
2. in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l’eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest’ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;
3. al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza.
Le parti concordano che,
in applicazione dell’art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999, i criteri per l’effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti: per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni svolte ricorrono il criterio dell’esperienza professionale acquisita ed il criterio dell’arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale; per le selezioni relative alle categorie B e C riguardanti le posizioni economiche successive alla seconda accanto alla valutazione delle prestazioni svolte ricorre il solo criterio dell’arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale; per le selezioni relative alla categoria D ed alle ultime posizioni economiche della categoria B e C ricorrono i criteri indicati al precedente punto 2 opportunamente integrati; si conferma che ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza sono richiesti come requisito per la partecipazione alla relativa selezione almeno due anni di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31.12. dell’anno precedente alla selezione, in applicazione dell’art. 9 del C.C.N.L. 11.04.2008. Nel caso di progressione verticale, cambiando l’inquadramento giuridico del dipendente, l’anzianità di servizio nella categoria viene azzerata;
la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione della metodologia di valutazione vigente al momento della selezione, che sarà avviata con la pubblicazione di apposito avviso interno all’Ente; l’effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione minima stabilita nell’ambito della suddetta metodologia; a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età.
Per l’attuazione della progressione economica all’interno della categoria secondo la suddetta disciplina sono destinate con riferimento all’anno 2008 risorse pari ad € 3.000,00.
Le parti concordano che la nuova metodologia permanente di valutazione, che sarà a breve adottata dall’Ente previa informazione alle OO.SS. per l’eventuale concertazione, sarà applicata a decorrere dall’anno 2008.
Art. 10 – Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l’anno 2008 sono pari a € 18.314,01.
Tali risorse vengono assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall’Ente e, in particolare, specificati per ciascun settore nelle schede di dettaglio del Piano delle Risorse ed Obiettivi.
Nell’ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore.
L’erogazione del premio incentivante avverrà secondo le seguenti modalità:
a) a consuntivo entro il mese di febbraio dell’anno 2009;
b) durante l’anno a conclusione del raggiungimento dell’obiettivo;
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.
Art. 11 – Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
I criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro sono improntati ad assicurare la migliore funzionalità al servizio ed all’utenza esterna tramite l’articolazione di tipologie di orario di lavoro che garantiscono sia la flessibilità che un’adeguata erogazione dei servizi da offrire all’utenza ed un regolare andamento delle attività necessarie all’organizzazione.
Si stabilisce che la prestazione giornaliera non deve essere frazionata in più di due periodi, salve eccezionali esigenze di servizio.
Essi sono anche improntati ad assicurare e garantire particolari articolazioni ai dipendenti in particolari situazioni di difficoltà.
Art. 12 – Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.
Cabitza Annamaria - Presidente
Sciullo Felice - Componente
Santostefano Carlo - Componente delegazione parte pubblica
Verrocchi Damiano - CGIL //
Buzzelli Luigi - UGL
Di Giovanni Mauro - Componente R.S.U.







