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| Giovedì 25 Giugno 2009 11:33 | |||
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Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 03.03.1998
INDICE: TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI SUL DIRITTO DI ACCESSO
art. 1 – Fonti e finalità
TITOLO II° SOGGETTI DEI DIRITTI D’ACCESSO
art. 2 – Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell’amministrazione Comunale. art. 3 – Soggetti ed oggetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi art. 4 – Pubblicità degli atti e definizione di documento art. 5 – Forme di pubblicità degli atti amministrativi
TITOLO III° DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
art. 6 – Accesso ai documenti art. 7 – Esercizio dell’accesso e legittimazione art. 8 - Forme di accesso art. 9 – Accesso formale art. 10 – Responsabile del procedimento d’accesso ai documenti amministrativi art. 11 – Atti dell’Amministrazione Comunale
TITOLO IV° ESCLUSIONE E DIFFERIMENTO DAL DIRITTO D’ACCESSO
art. 12 – Documenti amministrativi art. 13 – Differimento dell’accesso art. 14 – Esclusioni e limitazioni dall’accesso art. 15 – Silenzio – rifiuto art. 16 – Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi.
TITOLO V° ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI
art. 17 – Atti dell’Amministrazione comunale e documenti Amministrativi art. 18 - Esercizio del diritto
TITOLO VI° ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RILASCIO COPIE
art. 19 – Modalità art. 20 – Accesso agli atti del procedimento Amministrativo
TITOLO VII° DIRITTI DI ACCESSO STABILITI DA NORME SPECIALI
art. 21 – I Consiglieri Comunali art. 22 – Esclusione
TITOLO VIII° DISPOSIZIONI FINALI
art. 23 - Norma transitoria art. 24 – Entrata in vigore del Regolamento
TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI DIRITTO DI ACCESSO art. 1 – Fonti e finalità 1. Il presente regolamento determina le misure organizzative per l’attuazione dei principi affermati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 la legge n. 127 del 15 maggio 1997, dello Statuto Comunale per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono, per conto della stessa, pubblici servizi comunali.
2. In conformità a quanto stabilito dall’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutti gli atti dell’amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto dei provvedimenti di differimento. Il presente regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione per rendere effettiva e consapevole la loro partecipazione all’attività del Comune.
3. Il regolamento assicura altresì il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall’Amministrazione Comunale o dai concessionari di pubblici servizi Comunali, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L’esercizio del diritto di visione degli atti del procedimento amministrativo, stabilito dall’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. è assicurato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a tutti gli altri che intervengono ai sensi degli artt. 7 e 9 della stessa legge, nella forma più idonea a garantire la loro partecipazione consapevole al procedimento stesso, da parte del soggetto competente tenuto ad effettuare l’istruttoria, a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente, secondo quanto stabilito dal successivo art. 37. TITOLO II° SOGGETTI DEI DIRITTI D’ACCESSO art. 2 – Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell’amministrazione Comunale.
1. Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell’amministrazione comunale, di cui all’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è assicurato:
a) a tutti i cittadini residenti nel Comune, dotati della capacità di agire secondo l’art. 2 del Codice Civile; b) ai Consiglieri comunali ed agli altri soggetti ai quali il diritto di accesso è garantito da norme speciali; c) ai rappresentanti delle: · associazioni ed istituzioni registrate per l’attività di partecipazione che svolgono nel Comune; · organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; d) ai rappresentanti delle: · istituzioni ed associazioni di cittadini che hanno sede nel Comune e che, pur non rientrando fra quelle in precedenza elencate, svolgono nel territorio comunale attività sociale, culturale ed economica d’interesse generale; · persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale; e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all’accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite; f) ad ogni altra persona fisica o giuridica, amministrazione, istituzione, associazione o comitato portatore d’interessi pubblici e diffusi che non abbia residenza, sede o centro di attività nel Comune e che richieda di esercitare i diritti di accesso sopra stabiliti per le finalità e con i limiti previsti dal successivo art. 3;
2. La richiesta di accesso delle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata da parte del responsabile del procedimento amministrativo presso le stesse in corso o dal titolare dell’Ufficio procedente;
3. Per le modalità di ammissione all’accesso degli altri soggetti di cui al primo comma, effettuate direttamente od a mezzo di rappresentanti, tutori o curatori, si osservano le disposizioni di cui ai successivi artt. 9 e 10. art. 3 – Soggetti ed oggetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni dei documenti stessi desumibili, il cui oggetto sia correlato con l’interesse, sopra definito e di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare;
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori d’interessi pubblici e diffusi, che dimostrino, con idonea motivazione, che l’esercizio del diritto di accesso è necessario per la tutela degli interessi predetti;
art. 4 – Pubblicità degli atti e definizione di documento.
1. La conoscibilità degli atti amministrativi è realizzata mediante la pubblicità degli stessi, fatte salve le eccezioni di legge, e la disponibilità dei documenti a essi correlati. Ai fini del presente regolamento s’intende per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altro tipo del contenuto di atti, anche interni, formati dall’amministrazione comunale o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
art. 5 – Forme di pubblicità degli atti amministrativi.
1. Ogni provvedimento conclusivo di procedimento, gli atti amministrativi generali e gli normativi, nonché qualsiasi altro atto per cui sia disposta per legge o regolamento la piena conoscibilità, sono soggetti a pubblicità. L’amministrazione comunale realizza la pubblicità degli atti nelle forme previste dalla legge, mediante pubblicazione all’albo pretorio. La pubblicità degli atti può essere limitata, in base a precise disposizioni di legge o di regolamento, al fine di salvaguardare la riservatezza dei terzi.
TITOLO III° DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI art. 6 – Accesso ai documenti
1. L’accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso si esercita con riferimento agli atti del procedimento e ai documenti a essi correlati, siano essi formati dall’amministrazione comunale oppure formati da altri soggetti, pubblici e privati, e da essi detenuti in forma stabile ai fini dell’attività amministrativa. Per le informazioni in materia di ambiente, l’esercizio di diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 39 del 24.02.1997. art. 7 - Esercizio dell’accesso e legittimazione
1. Il diritto di accesso si intende realizzato attraverso la pubblicazione, il disposto o altra forma di pubblicità degli atti o dei documenti richiesti dal soggetto interessato e legittimato. Esso può aversi anche mediante strumenti informatici, elettronici e telematici. Il diritto di accesso si esercita, di norma a procedimento concluso, nei confronti dell’autorità che è competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. L’accesso è consentito ai soggetti titolari di interessi differenziati giuridicamente rilevanti ai fini della tutela degli interessi medesimi, nonché alle associazioni, ai comitati e agli altri organismi collettivi riconosciuti tutelanti interessi diffusi di cui sono portatori.
art. 8 – Forme di accesso
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al servizio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. La richiesta di accesso informale è esaminata immediatamente e senza formalità e, qualora non sussistano motivi di impedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero con altre modalità idonee. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare contestualmente istanza formale.
art. 9 – Accesso Formale
1. Il procedimento d’accesso si esercita in via formale in tutti i casi in cui l’accoglimento non risulta possibile: a) per il tempo necessario alla ricerca e alla accessibilità degli atti da esibire o dai quali estrarre copie; b) per la necessità di accertare la legittimazione del richiedente e verificare la sua identità e la sua legittimazione.
2. Il diritto di accesso si esercita in via formale con motivata richiesta scritta indirizzata al Responsabile del Servizio competente, nei quali l’interessato deve indicare: a) gli elementi che ne consentano l’individuazione e la legittimazione; b) la motivazione della richiesta, con semplificazione dell’interesse connesso; c) l’utilizzo che intende fare dei dati acquisiti con i documenti richiesti.
3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il servizio competente è tenuto a darne comunicazione all’interessato entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta perfezionata.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima al protocollo corrente. Per le modalità di esercizio dell’accesso si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 07.08.1990, n. 241 e del D.P.R. 27.06.1992, n. 352.
art. 10 – Responsabile del procedimento d’accesso ai documenti amministrativi
1. Il Responsabile del Servizio competente per materia a istruire il procedimento, o formare l’atto finale o a detenerlo stabilmente è il Responsabile del procedimento d’accesso. Il responsabile del Servizio può designare, quale responsabile del procedimento di accesso, altro dipendente con idonea qualifica.
2. Il responsabile del procedimento di accesso: a) riceve la richiesta scritta di accesso, individuandone gli elementi essenziali e provvedono a richiedere le eventuali integrazioni; b) decide in merito all’accoglimento della richiesta o al diniego della stessa, con provvedimento motivato; c) provvede alle comunicazioni all’interessato dell’accoglimento della richiesta, nonché nei casi di limitazione, differimento, esclusione del diritto di accesso; d) cura la registrazione in uno speciale protocollo di tutte le richieste d’accesso pervenute al proprio ufficio.
art. 11 – Atti dell’Amministrazione Comunale
1. Ai sensi dell’art. 7, 3°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l’esercizio del diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione comunale può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle Imprese.
2. L’esclusione temporanea di cui al precedente comma è disposta per l’accesso agli atti ed alle informazioni dagli atti stessi desumibili: a) riguardanti la vita privata delle persone fisiche, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione della dignità tale da impedire il pieno e libero manifestarsi delle loro personalità e l’effettiva partecipazione delle stesse alla vita della comunità di appartenenza; b) relative all’attività dei gruppi, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta dei loro interessi; c) di carattere industriale, commerciale e finanziario, la cui divulgazione può provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di una impresa.
3. La dichiarazione di esclusione dall’accesso deve precisare i motivi per i quali la stessa è stata disposta, per ciascuna categoria di atti o per ciascun singolo atto non compreso in dette categorie. Nella stessa deve essere stabilito il periodo per il quale vige l’esclusione, deve essere definito con un termine certo.
4. Deve comunque essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per definire i loro interessi giuridici.
5. E’ esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti.
6. Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche, o di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevanti, possono essere accolte solo se hanno per fine studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalità possono essere documentate mediante atti di incarico o di richiesta di istituzioni culturali e scientifiche, università degli studi, amministrazioni pubbliche. L’ammissione è subordinata a condizioni che non sono poste per evitare difficoltà al regolare funzionamento degli uffici. La consultazione per comprovati motivi di studio è effettuata gratuitamente durante l’orario di servizio; per il rilascio di copie è dovuto il rimborso di spese sostenute, secondo la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
TITOLO IV° ESCLUSIONE E DIFFERIMENTO DAL DIRITTO D’ACCESSO
art. 12 – Documenti Amministrativi
1. I documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso soltanto quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 8, 5°, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, secondo quanto stabilito dal successivo comma 4 del presente articolo per le categorie nello stesso definite, riguardanti tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità, indipendentemente dalla loro denominazione specifica;
2. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al primo comma, sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. L’Amministrazione fissa, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso:
3. I documenti non possono essere sottratti all’accesso in ogni caso in cui sia sufficiente far riferimento al potere di differimento.
4. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall’Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi desumibili: a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza nazionale ed all’esercizio della sovranità nazionale; alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano in ogni caso le norme sul segreto di Stato stabilite dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all’attività di Polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario e commerciale di cui siano in concreto titolari, anche nel caso in cui i dati relativi siano stati forniti al Comune dagli stessi soggetti a cui si riferiscono.
5. Dal divieto di divulgazione di cui alla lett. d) del precedente comma sono esclusi gli atti dei procedimenti amministrativi la cui visione è comunque garantita ai soggetti che la richiedono per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
art. 13 – Differimento dell’accesso
1. Il Sindaco può disporre il differimento dell’accesso agli atti, documenti ed informazioni quando risulti necessario per assicurare, per un periodo limitato, la tutela degli interessi di cui al secondo comma dell’art. 20 ed al quarto comma dell’art. 21. Nel provvedimento deve essere indicata la durata del differimento e la data dalla quale potrà essere esercitato l’accesso.
2. Con le modalità di cui al precedente comma il differimento dell’accesso può essere disposto dal Sindaco anche per la salvaguardia di esigenze di riservatezza dell’Amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
3. Il differimento dei termini per l’esercizio dei diritti d’accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l’acquisizione di documentazioni da altre unità organizzative od in presenza di esigenze eccezionali che determinano un flusso di richieste alle quali non è possibile dare esito entro i termini prescritti. Il differimento non può essere superiore a quindici giorni utili dal termine ordinario stabilito dal regolamento.
art. 14 – Esclusioni e limitazioni dall’accesso
1. La comunicazione agli interessati della esclusione o della limitazione dall’accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui agli artt. 20 e 21 è disposta mediante lettera raccomandata o notificata, spedita o effettuata entro il termine ordinario stabilito per l’accesso.
2. Nel caso in cui l’esclusione dall’accesso riguardi solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciare copie parziali dello stesso. Le copie parziali devono comprendere la prima e l’ultima pagina del documento, con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza; le pagine omesse devono essere indicate.
3. La comunicazione di cui al primo comma è motivata a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, all’individuazione delle categorie di cui all’art. 24, 4°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
4. Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell’accesso l’interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile secondo il 5° comma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
art. 15 - Silenzio – Rifiuto
1. Trascorso inutilmente il termine di cui all’art. 9 dalla richiesta, questa s’intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i 30 (trenta) giorni successivi, ricorso contro il silenzio – rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
art. 16 – Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti Amministrativi.
1. L’Amministrazione comunale adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali contenuti nei documenti amministrativi gestiti nell’ambito dell’attività procedimentali.
2. In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili di procedimento debbono tener conto della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675 e sue successive modificazioni.
TITOLO V° ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI
art. 17 – Atti dell’Amministrazione Comunale e documenti Amministrativi
1. L’esercizio del diritto dei cittadini e degli altri soggetti di cui all’art. 2 di accedere agli atti dell’Amministrazione Comunale, stabilito dall’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto, è agli stessi assicurato indipendentemente dall’interesse di cui sono portatori.
2. Per la visione degli atti conservati negli archivi corrente, di deposito e storico si osservano le norme di cui agli artt. 21, 22 e 30 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
3. Il diritto di accesso ai documenti Amministrativi è esercitato nei confronti del Comune e dei concessionari di pubblici servizi comunali da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto delle esclusioni e limitazioni di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
Art. 18 – Esercizio del Diritto
1. Una stipula richiesta di accesso può avere per oggetto più atti e documenti purché tutti compresi nelle competenze delle medesima unità organizzativa, ancorché temporaneamente detenuti da altra, alla quale il Responsabile del procedimento ne richiederà la trasmissione. Le richieste di accesso a documenti che rientrano nelle competenze di più unità organizzative devono essere presentate distintamente, per ciascuna di esse.
2. L’ammissione all’esercizio dell’accesso ad un atto o documento comporta il diritto:
Il diritto di accesso è di regola esercitato mediante visione di copia dei documenti originali. Quando ciò non risulti possibile vengono ammessi in visione i documenti originali con l’adozione, da parte del Responsabile del procedimento, di tutte le cautele del caso. Quando sia reso necessario dalle limitazioni stabilite dal presente regolamento, possono formare oggetto del diritto di accesso anche singole parti di documenti.
3. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello nel quale il richiedente doveva esercitare il diritto di accesso, senza che lo stesso abbia preso visione del documento, per ottenere l’accesso dovrà essere presentata una nuova richiesta.
TITOLO VI° ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIE
art. 19 – Modalità
1. Il rilascio di copie degli atti dell’amministrazione Comunale e dei documenti amministrativi è effettuato dal Responsabile che detiene stabilmente l’atto. Per gli atti e documenti relativi ad un procedimento amministrativo in corso, il rilascio è effettuato dal Responsabile del procedimento;
2. Il rilascio della copia avviene previa autenticazione della stessa, effettuata a seguito di collazione con l’originale dell’atto o documento, dal Responsabile del procedimento, con le modalità previste dall’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Non è consentito il rilascio di copia dell’atto originale;
4. Su espressa richiesta dell’interessato, può essere allo stesso rilasciata copia non autenticata dell’atto o documento, con l’ obbligo riutilizzarla esclusivamente per memoria personale, sotto la propria responsabilità;
5. Per il rilascio delle copie di atti e documenti, anche non autenticate, si applicano i rimborsi spese di cui all’art. 17;
6. Il rilascio delle copie per gli usi previsti dall’allegato b) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sostituito dall’art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, viene effettuato in carta libera con l’indicazione dell’uso specifico dichiarato dal richiedente. Negli altri casi il rilascio avviene con assoggettamento della copia all’imposta di bollo nella misura prevista dalla tariffa di cui all’art. 27 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, modificata, in ultimo, dal primo comma dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
6. Le copie sono rilasciate entro il trentesimo giorno successivo a quello della richiesta, salvo quelle relative ad atti e documenti che richiedono ricerche d’archivio particolarmente complesse, per le quali il termine può essere differito fino ad un massimo di 45 giorni;
art. 20 – Accesso agli atti del procedimento Amministrativo
1. Le modalità di accesso agli atti del procedimento amministrativo disciplinate dall’apposito regolamento, sono coordinate con quelle, di carattere generale, stabilite dal presente articolo;
2. Nei casi previsti dall’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la competenza per l’ammissione delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è attribuita al responsabile del procedimento amministrativo per il quale viene presentata l’istanza di accesso;
3. E’ consentito l’accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso dell’avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4. L’accesso è escluso per l’attività amministrativa diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
TITOLO VII° DIRITTI DI ACCESSO STABILITI DA NORME SPECIALI
art. 21 - I Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone il 5° comma dell’art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso agli atti dell’amministrazione comunale ed ai documenti amministrativi formati dall’Amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti;
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l’esercizio del mandato elettivo.
4. I Consiglieri Comunali esercitano i diritti previsti dal presente articolo: · per l’accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata al Segretario comunale od al Dirigente del settore che dispone delle informazioni o notizie; · per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta motivata presentata per iscritto al Responsabile del servizio competente. Le richieste devono precisare i singoli atti e documenti dei quali il consigliere specificatamente richiede di prendere visione o di ottenere copia; · è escluso il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti od altri elaborati tecnici la cui riproduzione richiede costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti. Il Consigliere può ottenere estratti degli atti predetti, riferiti a parti limitate degli stessi dei quali motiva la necessità per l’esercizio del mandato elettivo; · la visione e la copia di atti compresi in registri di verbale delle adunanze di organi dell’ente e di registrazioni apposte nei protocolli od in altre rubriche o prontuari ufficiali, deve essere richiesta per lo specifico atto o registrazione di cui il Consigliere ha necessità per l’esercizio delle sue funzioni.
art. 22 - Esclusione Annullato dal CORECO con decisioni n. 5 e 4 sedute del 26.05.1998.
TITOLO VIII° DISPOSIZIONI FINALI
art. 23 – Norma Transitoria
1. Nelle more dell’adozione dei regolamenti ministeriali concernenti le categorie dei documenti Amministrativi da sottrarre all’accesso ed in ogni caso non oltre un anno dall’entrata in vigore del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 avvenuta il 13 agosto 1992, il diniego di accesso può essere apposto con provvedimento motivato del Sindaco, in relazione alle esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all’art. 24, 2°, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e con riferimento ai criteri delineati dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 352/1992. Decorso il predetto termine di un anno, l’accesso non può essere negato se non nei casi previsti dalla legge.
art. 24 – Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, esperite le procedure previste dallo Statuto Comunale.
2. La Giunta Comunale, dopo l’adozione dei provvedimenti per la prima organizzazione del Servizio, cura la diffusione del presente regolamento, inviandone copia ai consiglieri comunali, agli organi ed alle strutture di decentramento, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione popolare, alle organizzazioni del volontariato e dispone che ne siano dotate di copie le strutture pubbliche nelle quali il cittadino può effettuare la consultazione.
3. Copia del regolamento, divenuto esecutivo, viene trasmessa dal Sindaco alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 22 e 27 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
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