Comune di Pescocostanzo

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • cyan color
  • red color

 

Modulistica e Certificati

Area riservata per le autocertificazioni e modulisitca

 

Il Forum di Pescocostanzo

Discutiamo insieme per migliorare il nostra Paese, consigli e critiche..
regolamenti PDF Stampa E-mail
Giovedì 25 Giugno 2009 11:33

Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi

                                                                                                           Approvato con  delibera di C.C. n. 6 del 03.03.1998

 

INDICE:

 TITOLO  I°

DISPOSIZIONI GENERALI SUL DIRITTO DI ACCESSO

 

art.  1 – Fonti e finalità

 

 

TITOLO  II°

SOGGETTI DEI DIRITTI D’ACCESSO

 

art. 2 – Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti

               dell’amministrazione   Comunale.

art. 3 – Soggetti ed oggetto del diritto di accesso  ai documenti amministrativi

art. 4 – Pubblicità degli atti e definizione di documento

art. 5 – Forme di pubblicità degli atti amministrativi

 

 

TITOLO III°

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

 

art.  6 – Accesso ai documenti

art.  7 – Esercizio dell’accesso e legittimazione

art.  8 -  Forme di accesso

art.  9 – Accesso  formale

art. 10 – Responsabile del procedimento d’accesso ai documenti amministrativi

art. 11 – Atti dell’Amministrazione  Comunale

 

 

TITOLO IV°

ESCLUSIONE E DIFFERIMENTO DAL DIRITTO D’ACCESSO

 

art. 12 – Documenti amministrativi

art. 13 – Differimento dell’accesso

art. 14 – Esclusioni e limitazioni dall’accesso

art. 15 – Silenzio – rifiuto

art. 16 – Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei

              documenti  amministrativi.

  

TITOLO V°

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI

 

art. 17 – Atti dell’Amministrazione comunale e documenti Amministrativi

art. 18 - Esercizio del diritto

 

 

TITOLO VI°

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RILASCIO COPIE

 

art. 19 – Modalità

art. 20 – Accesso agli atti del procedimento Amministrativo

 

 

TITOLO VII°

DIRITTI DI ACCESSO STABILITI DA NORME SPECIALI

 

art.  21 – I Consiglieri Comunali

art. 22 – Esclusione

 

 

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI FINALI

 

art.  23 - Norma  transitoria

art.  24 – Entrata in vigore del Regolamento 

   

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI DIRITTO DI ACCESSO

art. 1 – Fonti e finalità

 1.  Il presente regolamento determina le misure organizzative per l’attuazione dei principi affermati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R.  27 giugno 1992, n. 352 la legge n. 127 del 15 maggio 1997, dello Statuto Comunale per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa ed il suo  svolgimento imparziale, attraverso l’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono, per conto della stessa, pubblici servizi comunali.

 

2. In conformità a quanto stabilito dall’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutti gli atti dell’amministrazione Comunale sono  pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto dei provvedimenti di differimento. Il presente regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e, in generale, alle informazioni di cui è in  possesso l’Amministrazione per rendere effettiva e consapevole la loro partecipazione all’attività del  Comune.

 

3. Il regolamento assicura altresì il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall’Amministrazione Comunale o dai concessionari di pubblici servizi Comunali, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

4. L’esercizio del diritto  di visione degli atti del procedimento amministrativo,  stabilito dall’art. 10  della legge 7 agosto 1990, n. 241. è assicurato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a tutti gli altri che intervengono ai sensi degli artt. 7 e 9 della stessa legge,  nella forma più idonea a garantire la loro partecipazione consapevole al procedimento stesso, da parte del soggetto competente tenuto ad effettuare l’istruttoria, a formare l’atto  conclusivo o a detenerlo stabilmente, secondo quanto stabilito dal successivo art.  37.

  TITOLO II°

SOGGETTI DEI DIRITTI D’ACCESSO

 art.  2 – Soggetti  del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti

             dell’amministrazione Comunale.

 

1. Il diritto di accesso alle  informazioni ed agli atti dell’amministrazione comunale, di cui all’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è assicurato:

 

a)     a tutti i cittadini residenti nel Comune, dotati  della capacità di agire secondo l’art. 2 del Codice Civile;

b)     ai Consiglieri comunali ed agli altri soggetti ai quali il diritto di accesso è garantito da norme speciali;

c)     ai rappresentanti delle:

·       associazioni ed istituzioni registrate per l’attività di partecipazione che svolgono nel Comune;

·       organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

d)     ai rappresentanti delle:

·       istituzioni ed associazioni di cittadini che hanno sede nel Comune e che, pur non rientrando fra quelle in precedenza elencate, svolgono nel territorio comunale attività sociale, culturale ed economica d’interesse generale;

·       persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale;

e)     alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all’accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;

f)     ad ogni  altra persona fisica  o giuridica, amministrazione, istituzione,  associazione o comitato portatore  d’interessi pubblici e diffusi che non abbia residenza, sede o centro di attività nel Comune e che richieda di esercitare i diritti di accesso sopra stabiliti per le finalità e con i limiti previsti dal successivo art. 3;

 

2. La richiesta di accesso delle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata da parte del responsabile del procedimento amministrativo presso le stesse in corso o dal titolare dell’Ufficio      procedente;

 

3. Per le modalità di ammissione all’accesso  degli altri soggetti di cui al primo comma, effettuate direttamente od a mezzo di rappresentanti, tutori  o curatori,  si osservano le disposizioni di cui ai successivi  artt.  9 e 10.

 art. 3 – Soggetti  ed oggetto  del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

1. Il diritto di accesso  ai documenti  amministrativi è esercitato da chiunque vi  abbia  un interesse  personale e concreto per la tutela  di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

2. Il diritto di accesso  dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni dei documenti stessi desumibili, il cui oggetto sia correlato con l’interesse, sopra definito e di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare;

 

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori d’interessi pubblici e diffusi, che dimostrino, con idonea motivazione, che l’esercizio del diritto di accesso è necessario per la tutela degli interessi predetti;

 

 art. 4 – Pubblicità degli atti e definizione di documento.

 

1. La conoscibilità degli atti amministrativi è realizzata mediante  la pubblicità  degli stessi, fatte salve le eccezioni di legge, e  la disponibilità dei documenti a essi correlati.

Ai fini del presente regolamento  s’intende per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altro tipo del contenuto di atti, anche interni, formati dall’amministrazione comunale o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

 

art.  5 – Forme di pubblicità degli atti amministrativi.

 

1. Ogni provvedimento conclusivo di procedimento, gli atti amministrativi generali e gli normativi, nonché qualsiasi altro atto per cui sia disposta per legge o regolamento la piena conoscibilità, sono soggetti a pubblicità.

L’amministrazione comunale realizza la pubblicità degli atti nelle forme previste dalla legge, mediante pubblicazione all’albo pretorio.

La pubblicità degli atti può essere limitata, in base a precise disposizioni  di legge  o di regolamento, al fine di salvaguardare la riservatezza dei terzi.

 

TITOLO III°

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

 art. 6 – Accesso ai documenti

 

1. L’accesso ai documenti  amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto  per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento agli atti del procedimento e ai documenti a essi correlati, siano essi formati dall’amministrazione  comunale oppure formati da altri soggetti,  pubblici e privati, e da essi detenuti in forma  stabile ai fini dell’attività amministrativa.

Per le informazioni in materia di ambiente, l’esercizio di diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 39 del 24.02.1997.

  art. 7 -  Esercizio  dell’accesso e legittimazione

 

1. Il diritto di accesso si intende  realizzato attraverso la pubblicazione,  il disposto o altra forma di pubblicità degli atti o dei documenti richiesti dal soggetto interessato e legittimato. Esso può aversi anche mediante strumenti  informatici, elettronici e telematici.

Il diritto  di accesso si esercita, di norma a procedimento concluso, nei confronti dell’autorità che è  competente a formare l’atto  conclusivo  o a detenerlo  stabilmente.

L’accesso  è consentito  ai soggetti titolari di interessi differenziati giuridicamente rilevanti ai fini della tutela  degli interessi medesimi, nonché alle associazioni, ai comitati e agli altri organismi collettivi riconosciuti tutelanti interessi diffusi di cui sono portatori.

 

  

art.   8 – Forme di accesso

 

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta,  anche verbale, al servizio competente a formare l’atto  conclusivo  del procedimento o a detenerlo stabilmente.

La richiesta  di accesso  informale è esaminata immediatamente e senza formalità e, qualora non sussistano motivi di impedimento, è accolta mediante indicazione  della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero con altre modalità idonee.

Qualora  non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua  delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare  contestualmente istanza formale.

 

 

 

art. 9 – Accesso Formale

 

1. Il procedimento d’accesso si esercita in via formale in tutti i casi in cui l’accoglimento non risulta possibile:

a) per il tempo necessario alla ricerca e alla accessibilità degli atti da esibire o dai quali estrarre copie;

b)  per  la necessità di accertare la legittimazione del richiedente e verificare la sua identità e la sua legittimazione.

 

2. Il diritto di accesso si esercita in via formale con motivata richiesta scritta indirizzata al Responsabile del Servizio competente, nei quali l’interessato deve indicare:

a)  gli elementi che ne consentano l’individuazione e la legittimazione;

b)  la motivazione della richiesta, con semplificazione dell’interesse connesso;

c) l’utilizzo che intende fare dei dati acquisiti con i documenti richiesti.

 

3.  Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il servizio competente è tenuto a darne comunicazione all’interessato entro 15  (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta perfezionata.

 

4. Il procedimento  di accesso deve concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima al  protocollo corrente.

Per le modalità di esercizio dell’accesso si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 07.08.1990, n. 241 e del D.P.R. 27.06.1992, n. 352.

 

 

art.  10 – Responsabile del procedimento d’accesso ai documenti amministrativi

 

1. Il Responsabile del Servizio  competente  per materia a istruire il procedimento, o formare l’atto finale o a  detenerlo  stabilmente è il Responsabile del procedimento d’accesso.

 Il responsabile del Servizio può designare,  quale responsabile del procedimento  di accesso, altro dipendente con idonea qualifica.

 

2. Il responsabile del procedimento di accesso:

a)  riceve la richiesta scritta di accesso, individuandone gli elementi essenziali e provvedono  a richiedere le eventuali integrazioni;

b) decide in merito all’accoglimento  della richiesta o al diniego della stessa, con provvedimento motivato;

c)  provvede alle comunicazioni all’interessato dell’accoglimento della richiesta, nonché nei casi di limitazione, differimento, esclusione del diritto di accesso;

d)  cura la registrazione in uno speciale protocollo di tutte le richieste d’accesso pervenute al proprio ufficio.

 

 

 

 

art.  11 – Atti dell’Amministrazione Comunale

 

1. Ai sensi dell’art. 7, 3°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l’esercizio del diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione comunale può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle Imprese.

 

2. L’esclusione temporanea di cui al precedente comma è disposta per l’accesso agli atti ed alle informazioni dagli atti stessi desumibili:

 a) riguardanti la vita  privata  delle persone fisiche, con particolare riferimento agli interessi epistolare,  sanitario, professionale, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione della dignità tale da impedire il pieno e libero manifestarsi delle loro personalità e l’effettiva partecipazione delle stesse alla vita  della comunità di appartenenza;

 b) relative all’attività dei gruppi, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta dei loro interessi;

 c) di carattere industriale, commerciale e finanziario, la cui  divulgazione può provocare  una lesione immediata e diretta degli  interessi di una impresa.

 

3. La dichiarazione di esclusione dall’accesso deve precisare i motivi per i quali la stessa è stata disposta, per ciascuna categoria di atti o per ciascun singolo atto non compreso in dette categorie.  Nella stessa deve essere stabilito il periodo per il quale vige l’esclusione, deve essere definito con un termine certo.

 

4. Deve comunque  essere garantita agli interessati  la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria  per curare o per definire i loro interessi  giuridici.

 

5. E’ esclusa la consultazione diretta  da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche  e cataloghi di atti  e documenti.

 

6. Le richieste relative  alla consultazione di serie periodiche, o di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevanti, possono essere accolte solo se hanno per fine studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali  finalità possono essere documentate   mediante atti di incarico  o di richiesta di istituzioni culturali e scientifiche, università degli studi, amministrazioni pubbliche. L’ammissione è subordinata a condizioni che non sono   poste per evitare difficoltà al regolare funzionamento degli uffici. La consultazione per comprovati motivi di studio è effettuata gratuitamente durante l’orario di servizio; per il rilascio di copie è dovuto il rimborso di spese sostenute, secondo la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  IV°

ESCLUSIONE  E DIFFERIMENTO DAL  DIRITTO D’ACCESSO

 

 

art. 12 – Documenti Amministrativi

 

1. I documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso  soltanto quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio  concreto  agli interessi indicati dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art.  8, 5°, D.P.R.  27 giugno 1992,  n. 352, secondo quanto stabilito dal successivo  comma 4 del  presente articolo   per le categorie nello stesso definite, riguardanti tipologie di atti individuati con criteri  di omogeneità, indipendentemente dalla  loro denominazione specifica;

 

2.  I documenti contenenti informazioni connesse agli  interessi di cui al primo comma, sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. L’Amministrazione fissa, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo  di tempo per il  quale essi sono sottratti all’accesso:

 

3. I documenti non possono essere sottratti all’accesso in ogni caso in cui sia sufficiente far riferimento al potere di differimento.

 

4.  Sono esclusi  dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall’Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti e le  informazioni dagli stessi desumibili:

a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza nazionale ed all’esercizio della sovranità nazionale; alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano in ogni caso le norme sul segreto di Stato stabilite dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977,  n. 801;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all’attività  di Polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi,  imprese ed associazioni, con particolare riferimento  agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario e commerciale di cui siano in concreto titolari,  anche nel caso in cui i dati relativi  siano stati forniti al Comune dagli stessi soggetti a cui si riferiscono.

 

 

 

 

5. Dal divieto di divulgazione di cui alla lett. d)  del precedente comma sono esclusi gli atti dei procedimenti amministrativi la cui visione è comunque garantita ai soggetti che la richiedono per curare o per difendere i loro interessi  giuridici.

 

 

art. 13 – Differimento dell’accesso

 

1. Il Sindaco può  disporre il differimento dell’accesso agli atti, documenti ed informazioni quando risulti necessario per assicurare, per un periodo limitato, la tutela degli interessi di cui al secondo comma dell’art. 20 ed al quarto comma dell’art. 21. Nel provvedimento deve essere indicata la durata del differimento e la data dalla quale potrà essere esercitato l’accesso.

 

2.  Con le modalità di cui al precedente comma il differimento dell’accesso può essere disposto dal Sindaco anche per la salvaguardia di esigenze di riservatezza  dell’Amministrazione, in particolare nella fase  preparatoria dei provvedimenti, in relazione  a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

 

3. Il differimento dei termini per l’esercizio dei diritti d’accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l’acquisizione di documentazioni  da altre unità organizzative od in presenza di esigenze eccezionali che determinano un flusso di richieste alle quali non è possibile dare  esito entro i termini prescritti. Il differimento  non può essere superiore a quindici giorni utili dal termine ordinario stabilito dal regolamento.

 

 

 

art.  14 – Esclusioni e limitazioni dall’accesso

 

1. La comunicazione agli interessati della esclusione  o della   limitazione dall’accesso agli atti,  ai documenti  amministrativi ed alle informazioni di cui agli  artt. 20 e 21 è disposta mediante lettera raccomandata o notificata, spedita o effettuata entro il termine ordinario stabilito per l’accesso.

 

2. Nel caso in cui l’esclusione  dall’accesso riguardi solo una parte  dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciare copie parziali dello stesso.  Le copie  parziali  devono comprendere la prima e l’ultima pagina del documento, con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza;  le pagine omesse devono essere indicate.

 

3. La comunicazione di cui al primo comma è motivata a cura del responsabile del procedimento  di accesso,  con riferimento specifico alla normativa vigente, all’individuazione delle categorie di cui all’art. 24, 4°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 7 della legge 8 giugno 1990,  n. 142, dell’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

 

 

 

 

4.  Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell’accesso l’interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile secondo il 5° comma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

art.  15 -  Silenzio – Rifiuto

 

1.  Trascorso inutilmente  il termine di cui all’art. 9 dalla richiesta,  questa s’intende rifiutata ed il  richiedente può  effettuare, entro i 30 (trenta) giorni successivi, ricorso contro il silenzio – rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

 

art.  16 – Adozione di misure  per la tutela della riservatezza  dei  dati contenuti nei documenti Amministrativi.

 

1.  L’Amministrazione  comunale  adotta ogni misura utile a garantire la tutela  dei dati personali  contenuti  nei documenti amministrativi gestiti nell’ambito dell’attività procedimentali.

 

2. In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili di procedimento debbono tener conto  della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675 e sue successive modificazioni.

 

 

 

 

TITOLO V°

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI

 

 

art.  17 – Atti dell’Amministrazione Comunale e documenti  Amministrativi

 

1.  L’esercizio del diritto dei cittadini e degli altri soggetti di cui all’art. 2 di accedere  agli atti dell’Amministrazione Comunale, stabilito dall’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto, è agli stessi assicurato indipendentemente dall’interesse di cui sono portatori.

 

2. Per la visione degli atti conservati negli archivi corrente, di deposito e storico si osservano le norme di cui agli artt. 21, 22 e 30 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

 

 

 

 

 

 

3. Il diritto di accesso ai documenti Amministrativi è esercitato nei confronti del Comune e dei  concessionari di pubblici servizi comunali  da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto delle esclusioni e limitazioni di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento.

 

 

Art. 18 – Esercizio del Diritto

 

1.  Una stipula richiesta di accesso può avere per oggetto  più atti e documenti purché tutti  compresi nelle competenze delle medesima unità organizzativa, ancorché  temporaneamente detenuti da altra, alla quale il Responsabile del procedimento ne richiederà la trasmissione. Le richieste di accesso a documenti che rientrano nelle competenze di più unità organizzative devono essere presentate distintamente, per ciascuna di esse.

 

2. L’ammissione all’esercizio  dell’accesso ad un atto o documento comporta il diritto:

  • alla conoscenza delle informazioni in esso contenute;

  • alla conoscenza di tutti i suoi allegati e dei documenti in esso richiamati, purché siano depositati presso il Comune e non siano soggetti ad esclusione o limitazioni dalla legge o dal regolamento. 

Il diritto di accesso è di regola esercitato mediante visione di copia  dei documenti originali. Quando ciò non risulti possibile vengono ammessi in visione i documenti  originali con l’adozione, da parte del Responsabile del procedimento, di tutte le cautele del caso.

Quando sia reso necessario dalle limitazioni stabilite dal presente regolamento, possono formare oggetto del diritto di accesso  anche singole parti di documenti.

 

3. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello nel quale il richiedente doveva esercitare il diritto di accesso, senza che lo stesso abbia preso visione del documento, per  ottenere l’accesso dovrà essere presentata una nuova richiesta.

 

 

 

TITOLO VI°

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIE

 

art. 19 – Modalità

 

1. Il rilascio di copie  degli atti dell’amministrazione Comunale e dei documenti amministrativi è effettuato dal Responsabile che detiene stabilmente l’atto. Per gli atti e documenti relativi ad un  procedimento amministrativo in corso, il rilascio è effettuato dal Responsabile del procedimento;

 

 

 

 

 

2.  Il rilascio della copia avviene previa autenticazione della stessa, effettuata a seguito di collazione  con l’originale  dell’atto o documento, dal Responsabile del procedimento, con le modalità previste  dall’art.  14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

3. Non è consentito il rilascio di copia  dell’atto originale;

 

4. Su espressa richiesta dell’interessato, può essere allo stesso rilasciata copia non autenticata  dell’atto  o documento, con  l’ obbligo riutilizzarla esclusivamente per memoria personale, sotto la propria responsabilità;

 

5. Per il rilascio delle copie di atti e documenti, anche non autenticate, si applicano i rimborsi spese di cui all’art. 17;

 

6. Il rilascio delle copie per gli usi previsti dall’allegato b) al D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 642, sostituito dall’art. 28 del D.P.R.  30 dicembre 1982, n. 955, esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, viene effettuato in carta libera con l’indicazione dell’uso specifico dichiarato dal richiedente. Negli altri casi il rilascio avviene con assoggettamento  della copia all’imposta di bollo nella misura prevista dalla tariffa di cui all’art. 27 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, modificata, in ultimo, dal primo comma dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

 

6. Le copie sono rilasciate entro il trentesimo giorno successivo a quello della richiesta, salvo quelle relative ad atti e documenti che richiedono ricerche d’archivio particolarmente complesse, per le quali il termine può essere differito fino ad un massimo di 45 giorni;

 

 

art.  20 – Accesso agli atti del procedimento Amministrativo

 

1.  Le modalità di accesso  agli atti  del procedimento amministrativo  disciplinate dall’apposito regolamento, sono coordinate con quelle, di carattere generale, stabilite  dal presente articolo;

 

2. Nei casi previsti dall’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la competenza per  l’ammissione delle richieste e per  gli altri  adempimenti del procedimento di accesso è attribuita al responsabile del procedimento  amministrativo per il quale  viene presentata  l’istanza di accesso;

 

3. E’ consentito l’accesso ai documenti relativi alla fase   istruttoria dei  procedimenti amministrativi in corso ed ai  documenti acquisiti nel corso dell’avanzamento del procedimento, prima della sua  conclusione, salvo quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

 

 

 

 

 

4. L’accesso è escluso per l’attività amministrativa diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

 

 

 

TITOLO VII°

DIRITTI DI ACCESSO STABILITI DA NORME SPECIALI

 

 

art. 21 -  I Consiglieri  Comunali

 

1.  I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del  Comune, nonché dalle aziende ed Enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili   all’espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone il 5° comma dell’art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

 

2. I Consiglieri  Comunali hanno diritto  di accesso agli atti  dell’amministrazione comunale ed  ai documenti amministrativi formati dall’Amministrazione o dalla  stessa stabilmente  detenuti;

 

3. I Consiglieri  Comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l’esercizio del mandato  elettivo.

 

4.  I Consiglieri Comunali esercitano i diritti previsti dal presente  articolo:

·       per l’accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata al Segretario comunale od al Dirigente del settore che dispone delle informazioni o notizie;

·       per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta motivata presentata  per   iscritto  al Responsabile del servizio competente. Le richieste devono precisare  i singoli atti e documenti dei quali il consigliere specificatamente richiede di prendere visione o di ottenere copia;

·       è escluso il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti od altri  elaborati  tecnici la cui riproduzione  richiede costi  elevati   ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti.  Il Consigliere può ottenere estratti degli  atti  predetti, riferiti a parti  limitate  degli  stessi dei quali  motiva la necessità per l’esercizio del mandato elettivo;

·       la visione e la copia di atti compresi in registri di verbale delle adunanze di organi dell’ente e di  registrazioni apposte nei   protocolli  od in altre rubriche  o prontuari ufficiali, deve essere richiesta per lo specifico atto o registrazione di cui il Consigliere ha necessità per l’esercizio  delle sue funzioni.

 

 

 

 

 

 

art.  22 -  Esclusione

Annullato dal CORECO  con decisioni  n. 5 e 4 sedute del  26.05.1998.

 

 

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

art.  23 – Norma Transitoria

 

1. Nelle more dell’adozione  dei regolamenti ministeriali concernenti le categorie dei documenti Amministrativi da sottrarre all’accesso  ed in ogni caso  non oltre un anno  dall’entrata in vigore del D.P.R.  27 giugno 1992, n. 352 avvenuta il 13 agosto 1992, il diniego di accesso può essere apposto con provvedimento  motivato del Sindaco, in relazione alle esigenze  di salvaguardia degli interessi  di cui all’art. 24, 2°, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e con riferimento ai criteri delineati dall’art. 8 del citato D.P.R.  n. 352/1992.

Decorso il predetto termine di un anno, l’accesso non può essere negato se non nei casi previsti dalla legge.   

 

 

 

art. 24 – Entrata in vigore del regolamento

 

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo  di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, esperite le procedure previste dallo Statuto Comunale.

 

2. La Giunta Comunale, dopo l’adozione dei provvedimenti per la prima organizzazione del Servizio, cura la diffusione del presente regolamento, inviandone copia ai consiglieri comunali, agli organi ed alle strutture di decentramento, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione popolare, alle organizzazioni del volontariato  e dispone che ne siano dotate di  copie le strutture  pubbliche  nelle quali il cittadino può effettuare la consultazione.

 

3. Copia del regolamento, divenuto esecutivo, viene trasmessa dal Sindaco alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 22 e 27 della L. 7 agosto  1990, n. 241.

 

 
Attivata casella di Posta Certificata
Come previsto dalla recente normativa il comune di Pescocostanzo rende disponibile per comunicazioni importanti la casella di posta elettronica certificata. Per ulteriori Informazioni Clicca qui

Contattaci

Comune di Pescocostanzo

Indirizzo: Piazza Municipio, 1

Tel: +39 0864.640003 - +39 0864.640036

Email: info@comune.pescocostanzo.aq.it

Email Certificata: comune.pescocostanzo@pec.it

Posta Certificata

pec

Web Cam - Piazza Municipio